Art. 30 · Pulizia e disinfezione e altre misure volte a prevenire la diffusione dell’infezione

Art. 30

Pulizia e disinfezione e altre misure volte a prevenire la diffusione dell’infezione

In vigore dal 17 dic 2019
Pulizia e disinfezione e altre misure volte a prevenire la diffusione dell’infezione 1.   L’autorità competente impone, agli operatori di tutti gli stabilimenti infetti e a quelli che ricevono animali di stabilimenti infetti, la pulizia e la disinfezione o, se del caso, lo smaltimento sicuro di: a) tutte le parti degli stabilimenti che potrebbero essere state contaminate dopo l’allontanamento dei casi confermati e sospetti e prima del ripopolamento; b) mangimi, materiali, sostanze, attrezzature utilizzate a fini di allevamento, attrezzature mediche e attrezzature utilizzate a fini di produzione che potrebbero essere stati contaminati; c) indumenti protettivi o dispositivi di sicurezza utilizzati da operatori e visitatori; d) tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature dopo il trasporto di animali o prodotti da stabilimenti infetti; e) le aree di carico degli animali dopo ogni uso. 2.   L’autorità competente approva il protocollo per la pulizia e la disinfezione. 3.   L’autorità competente effettua la supervisione della pulizia e della disinfezione o, se del caso, dello smaltimento sicuro e non ripristina lo status di indenne da malattia né lo concede nuovamente allo stabilimento fino a quando non ritenga completati la pulizia e la disinfezione o, se del caso, lo smaltimento sicuro. 4.   L’autorità competente può, sulla base di una valutazione dei rischi, considerare contaminato un pascolo e vietarne l’uso per gli animali detenuti aventi uno stato sanitario superiore a quello della popolazione animale interessata o, se epidemiologicamente pertinente, delle popolazioni animali aggiuntive per un periodo di tempo sufficiente a considerare trascurabile il rischio di persistenza dell’agente patogeno.
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