Art. 32

Strategia di controllo delle malattie dei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV

In vigore dal 17 dic 2019
Strategia di controllo delle malattie dei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV 1.   Nello stabilire un programma di eradicazione dell’infezione da RABV, l’autorità competente si basa su una strategia di controllo delle malattie che comprende: a) la vaccinazione degli animali della popolazione animale interessata che ritiene pertinenti; b) l’attuazione di misure volte a ridurre il rischio di contatto con gli animali infetti; c) il controllo del rischio di diffusione e introduzione della malattia nel territorio del suo Stato membro. 2.   L’autorità competente attua il programma di eradicazione tenendo conto del fatto che deve essere: a) basato su una valutazione dei rischi, aggiornata secondo necessità in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica; b) sostenuto da campagne pubbliche di informazione che coinvolgano tutte le pertinenti parti interessate; c) coordinato, se necessario, con le pertinenti autorità responsabili della sanità pubblica, delle popolazioni di animali selvatici o della caccia; d) calibrato in base a un approccio territoriale basato sui rischi. 3.   L’autorità competente può essere coinvolta nell’attuazione di programmi di eradicazione dell’infezione da RABV in un paese terzo o territorio per prevenire il rischio di diffusione e introduzione del RABV nel territorio del suo Stato membro.
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Strategia di controllo delle malattie dei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV (Art. 32 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo