Art. 18

Obblighi degli operatori per quando riguarda i programmi di eradicazione di determinate malattie

In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi degli operatori per quando riguarda i programmi di eradicazione di determinate malattie 1.   Gli operatori di stabilimenti, diversi dai macelli, in cui sono detenuti animali delle popolazioni animali interessate di cui all’ rispettano le seguenti prescrizioni generali e specifiche per malattia, al fine di conseguire e mantenere lo status di indenne da malattia degli stabilimenti: a) prescrizioni generali: i) sorveglianza delle popolazioni animali interessate e aggiuntive per la malattia in questione disposta dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 1; ii) nel caso dei movimenti di animali delle popolazioni animali interessate, la garanzia che lo stato sanitario degli stabilimenti non rischia di essere compromesso a causa del trasporto o dell’introduzione negli stabilimenti di animali delle popolazioni animali interessate o aggiuntive o di loro prodotti; iii) vaccinazione degli animali detenuti delle popolazioni animali interessate contro la malattia in questione; iv) misure di controllo delle malattie in caso di sospetto o di conferma della malattia; v) eventuali misure supplementari ritenute necessarie dall’autorità competente, che possono comprendere, se del caso, la separazione degli animali in base al loro stato sanitario tramite misure di protezione fisica e misure di gestione; b) le prescrizioni specifiche per malattia di cui: i) all’allegato IV, parte I, capitoli 1 e 2, per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; ii) all’allegato IV, parte II, capitolo 1, per l’infezione da MTBC; iii) all’allegato IV, parte III, capitolo 1, per la LEB; iv) all’allegato IV, parte IV, capitolo 1, per l’IBR/IPV; v) all’allegato IV, parte V, capitolo 1, per l’infezione da ADV; vi) all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, per la BVD. 2.   Gli operatori dei macelli in cui sono detenuti e macellati animali delle popolazioni animali interessate di cui all’ rispettano le prescrizioni generali di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), iv) e v).
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Obblighi degli operatori per quando riguarda i programmi di eradicazione di determinate malattie (Art. 18 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo