Art. 3
Organizzazione della sorveglianza
In vigore dal 17 dic 2019
Organizzazione della sorveglianza
1. L’autorità competente organizza la sorveglianza per le malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri e di altri animali tenendo in considerazione:
a)
le prescrizioni generali in materia di sorveglianza, basate:
i)
sulla notifica di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;
ii)
su adeguate indagini veterinarie di aumenti della mortalità e di altri segni di malattie gravi o di una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate;
iii)
su indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto di una malattia di categoria E o, se del caso, di una malattia emergente;
iv)
sulla popolazione animale interessata ai fini della sorveglianza di cui all’;
v)
sul contributo dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali di cui all’;
b)
le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza:
i)
nei programmi di sorveglianza dell’Unione;
ii)
nell’ambito dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione;
iii)
ai fini della dimostrazione e del mantenimento dello status di indenne da malattia;
iv)
nell’ambito delle misure di controllo delle malattie;
v)
nel contesto del riconoscimento di determinati stabilimenti;
vi)
ai fini dei movimenti degli animali terrestri all’interno dell’Unione o del loro ingresso nell’Unione.
2. L’autorità competente organizza la sorveglianza per le malattie elencate ed emergenti degli animali acquatici tenendo in considerazione:
a)
le prescrizioni generali in materia di sorveglianza, basate:
i)
sulla notifica di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;
ii)
su adeguate indagini veterinarie di aumenti della mortalità e di altri segni di malattie gravi o di una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate;
iii)
su indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto di una malattia di categoria E o, se del caso, di una malattia emergente;
iv)
sulla popolazione animale interessata ai fini della sorveglianza di cui all’;
v)
sul contributo dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali di cui all’;
vi)
sulle misure di controllo delle malattie;
b)
le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza:
i)
nell’ambito del piano di sorveglianza basata sui rischi di cui all’allegato VI, parte I, capitolo 1, che comprende una classificazione del rischio e regolari visite di sanità animale di cui all’allegato VI, parte I, capitoli 2 e 3;
ii)
nell’ambito dei programmi di eradicazione di cui all’allegato VI, parte II, capitoli da 1 a 6;
iii)
ai fini della dimostrazione e del mantenimento dello status di indenne da malattia;
iv)
al fine di dimostrare, conformemente ai programmi di sorveglianza di cui all’allegato VI, parte III, capitoli da 1 a 6, che gli stabilimenti che non partecipano al programma di eradicazione di cui al punto ii) o che non hanno conseguito lo status di indenne da malattia di cui al punto iii) non sono infetti;
v)
ai fini dei movimenti degli animali acquatici all’interno dell’Unione o del loro ingresso nell’Unione.
Storico versioni
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