Art. 3 · Organizzazione della sorveglianza

Art. 3

Organizzazione della sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2019
Organizzazione della sorveglianza 1.   L’autorità competente organizza la sorveglianza per le malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri e di altri animali tenendo in considerazione: a) le prescrizioni generali in materia di sorveglianza, basate: i) sulla notifica di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; ii) su adeguate indagini veterinarie di aumenti della mortalità e di altri segni di malattie gravi o di una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate; iii) su indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto di una malattia di categoria E o, se del caso, di una malattia emergente; iv) sulla popolazione animale interessata ai fini della sorveglianza di cui all’; v) sul contributo dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali di cui all’; b) le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza: i) nei programmi di sorveglianza dell’Unione; ii) nell’ambito dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione; iii) ai fini della dimostrazione e del mantenimento dello status di indenne da malattia; iv) nell’ambito delle misure di controllo delle malattie; v) nel contesto del riconoscimento di determinati stabilimenti; vi) ai fini dei movimenti degli animali terrestri all’interno dell’Unione o del loro ingresso nell’Unione. 2.   L’autorità competente organizza la sorveglianza per le malattie elencate ed emergenti degli animali acquatici tenendo in considerazione: a) le prescrizioni generali in materia di sorveglianza, basate: i) sulla notifica di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; ii) su adeguate indagini veterinarie di aumenti della mortalità e di altri segni di malattie gravi o di una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate; iii) su indagini condotte dall’autorità competente in caso di sospetto di una malattia di categoria E o, se del caso, di una malattia emergente; iv) sulla popolazione animale interessata ai fini della sorveglianza di cui all’; v) sul contributo dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali di cui all’; vi) sulle misure di controllo delle malattie; b) le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza: i) nell’ambito del piano di sorveglianza basata sui rischi di cui all’allegato VI, parte I, capitolo 1, che comprende una classificazione del rischio e regolari visite di sanità animale di cui all’allegato VI, parte I, capitoli 2 e 3; ii) nell’ambito dei programmi di eradicazione di cui all’allegato VI, parte II, capitoli da 1 a 6; iii) ai fini della dimostrazione e del mantenimento dello status di indenne da malattia; iv) al fine di dimostrare, conformemente ai programmi di sorveglianza di cui all’allegato VI, parte III, capitoli da 1 a 6, che gli stabilimenti che non partecipano al programma di eradicazione di cui al punto ii) o che non hanno conseguito lo status di indenne da malattia di cui al punto iii) non sono infetti; v) ai fini dei movimenti degli animali acquatici all’interno dell’Unione o del loro ingresso nell’Unione.
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