Art. 22
Estensione delle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie
In vigore dal 17 dic 2019
Estensione delle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie
1. Se lo ritiene necessario, l’autorità competente estende le misure di cui all’:
a)
a pertinenti popolazioni animali aggiuntive detenute nello stabilimento;
b)
a qualsiasi stabilimento avente una connessione epidemiologica con lo stabilimento in cui si è verificato il caso sospetto.
2. Qualora si sospetti la presenza della malattia in animali selvatici, l’autorità competente, se lo ritiene necessario, estende agli stabilimenti a rischio di infezione le misure di cui all’.
Storico versioni
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