Art. 24

Conferma ufficiale di determinate malattie e misure di controllo delle malattie

In vigore dal 17 dic 2019
Conferma ufficiale di determinate malattie e misure di controllo delle malattie 1.   Se un caso è confermato, l’autorità competente: a) ritira lo status di indenne da malattia degli stabilimenti infetti; b) adotta le misure di cui agli articoli da 25 a 31 negli stabilimenti infetti. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può limitare il ritiro dello status di indenne da malattia alle unità epidemiologiche in cui un caso è stato confermato. 3.   Se la malattia è confermata in animali selvatici, l’autorità competente conduce, se necessario, un’indagine epidemiologica e le indagini di cui all’. Se lo ritiene necessario per prevenire la diffusione della malattia, essa: a) dispone le pertinenti misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 21 a 25 e all’ negli stabilimenti che detengono la popolazione animale interessata e le popolazioni animali aggiuntive; b) attua o dispone altre misure proporzionate e necessarie di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie per quanto riguarda la pertinente popolazione di animali selvatici o il suo habitat.
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Conferma ufficiale di determinate malattie e misure di controllo delle malattie (Art. 24 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo