Art. 24
Conferma ufficiale di determinate malattie e misure di controllo delle malattie
In vigore dal 17 dic 2019
Conferma ufficiale di determinate malattie e misure di controllo delle malattie
1. Se un caso è confermato, l’autorità competente:
a)
ritira lo status di indenne da malattia degli stabilimenti infetti;
b)
adotta le misure di cui agli articoli da 25 a 31 negli stabilimenti infetti.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente può limitare il ritiro dello status di indenne da malattia alle unità epidemiologiche in cui un caso è stato confermato.
3. Se la malattia è confermata in animali selvatici, l’autorità competente conduce, se necessario, un’indagine epidemiologica e le indagini di cui all’. Se lo ritiene necessario per prevenire la diffusione della malattia, essa:
a)
dispone le pertinenti misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 21 a 25 e all’ negli stabilimenti che detengono la popolazione animale interessata e le popolazioni animali aggiuntive;
b)
attua o dispone altre misure proporzionate e necessarie di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie per quanto riguarda la pertinente popolazione di animali selvatici o il suo habitat.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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