Art. 26

Movimenti di animali da o verso stabilimenti infetti

In vigore dal 17 dic 2019
Movimenti di animali da o verso stabilimenti infetti 1.   L’autorità competente vieta i movimenti di animali della popolazione animale interessata in uscita dallo stabilimento infetto a meno che non ne abbia autorizzato la macellazione immediata in un macello designato. 2.   Se lo ritiene necessario per prevenire la diffusione della malattia, l’autorità competente: a) dispone l’isolamento dei casi sospetti e confermati nello stabilimento, ove tecnicamente possibile; b) limita i movimenti di animali della popolazione animale interessata all’interno dello stabilimento; c) limita l’introduzione nello stabilimento di animali della popolazione animale interessata; d) limita i movimenti da e verso lo stabilimento infetto di prodotti di animali della popolazione animale interessata. 3.   Se lo ritiene necessario, l’autorità competente estende le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 agli animali e ai prodotti di popolazioni animali aggiuntive al fine di prevenire la diffusione della malattia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:689:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Movimenti di animali da o verso stabilimenti infetti (Art. 26 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo