Art. 26
Movimenti di animali da o verso stabilimenti infetti
In vigore dal 17 dic 2019
Movimenti di animali da o verso stabilimenti infetti
1. L’autorità competente vieta i movimenti di animali della popolazione animale interessata in uscita dallo stabilimento infetto a meno che non ne abbia autorizzato la macellazione immediata in un macello designato.
2. Se lo ritiene necessario per prevenire la diffusione della malattia, l’autorità competente:
a)
dispone l’isolamento dei casi sospetti e confermati nello stabilimento, ove tecnicamente possibile;
b)
limita i movimenti di animali della popolazione animale interessata all’interno dello stabilimento;
c)
limita l’introduzione nello stabilimento di animali della popolazione animale interessata;
d)
limita i movimenti da e verso lo stabilimento infetto di prodotti di animali della popolazione animale interessata.
3. Se lo ritiene necessario, l’autorità competente estende le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 agli animali e ai prodotti di popolazioni animali aggiuntive al fine di prevenire la diffusione della malattia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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