Art. 23

Deroghe alle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie

In vigore dal 17 dic 2019
Deroghe alle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie 1.   In deroga all’, paragrafo 1, sulla base di motivi debitamente giustificati, l’autorità competente può decidere di non sospendere lo status di indenne da malattia dell’intero stabilimento in presenza delle differenti unità epidemiologiche di cui all’, paragrafo 4. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali della pertinente popolazione animale interessata verso uno stabilimento sotto la sua supervisione ufficiale, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: a) gli animali sono spostati solo mediante trasporto diretto; b) nello stabilimento di destinazione gli animali sono tenuti in strutture chiuse, in cui non sono a contatto con animali detenuti di stato sanitario superiore o con animali selvatici delle specie elencate per la malattia in questione. 3.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), nel caso di una malattia di categoria C, l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali della pertinente popolazione animale interessata a condizione che siano spostati, se necessario mediante trasporto diretto, verso uno stabilimento situato in un’area che non è indenne da malattia e non è contemplata da un programma facoltativo di eradicazione. 4.   Nell’avvalersi della deroga di cui al paragrafo 2 l’autorità competente: a) sospende lo status di indenne da malattia dello stabilimento di destinazione degli animali soggetti alle deroghe fino alla fine delle indagini di cui all’, paragrafo 1; b) vieta, fino alla fine delle indagini di cui all’, paragrafo 1, i movimenti di animali da tale stabilimento, a meno che non ne abbia autorizzato il trasporto diretto verso un macello designato per la macellazione immediata; c) in caso di sospetto di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis o da MTBC, mantiene in vigore il divieto di cui alla lettera b) dopo la fine dell’indagine fino a quando non siano stati macellati tutti gli animali spostati nello stabilimento in base alla deroga di cui al paragrafo 2. 5.   L’autorità competente può avvalersi delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 3 solo se gli operatori degli stabilimenti di origine e di destinazione e i trasportatori degli animali soggetti alle deroghe: a) applicano adeguate misure di biosicurezza e altre misure di riduzione dei rischi necessarie per prevenire la diffusione della malattia; e b) forniscono garanzie all’autorità competente in merito all’adozione di tutte le misure di biosicurezza e delle altre misure di riduzione dei rischi necessarie.
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Deroghe alle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie (Art. 23 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo