Art. 28 · Gestione dei prodotti di stabilimenti infetti

Art. 28

Gestione dei prodotti di stabilimenti infetti

In vigore dal 17 dic 2019
Gestione dei prodotti di stabilimenti infetti 1.   In tutti gli stabilimenti infetti da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis o MTBC, l’autorità competente dispone che: a) il latte di casi confermati sia somministrato solo ad animali dello stesso stabilimento dopo essere stato trasformato per garantire l’inattivazione dell’agente patogeno, oppure sia smaltito; b) il letame, la paglia, i mangimi o altri materiali e sostanze venuti a contatto con un caso confermato o con materiale contaminato siano raccolti e smaltiti quanto prima o, in seguito a un’adeguata valutazione dei rischi, siano immagazzinati e trasformati al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di diffusione della malattia. 2.   In caso di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’autorità competente dispone che in tutti gli stabilimenti infetti i feti, gli animali nati morti, gli animali morti a causa della malattia dopo la nascita e le placente siano raccolti e smaltiti. 3.   In caso di infezione da malattia di categoria C, l’autorità competente, se lo ritiene necessario, dispone le opportune misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Se lo ritiene necessario, l’autorità competente dispone la ricostruzione della tracciabilità, la trasformazione o lo smaltimento dei prodotti di stabilimenti infetti che possono comportare un rischio di diffusione della malattia o incidere sulla salute umana.
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