Art. 37
Strategia di controllo delle malattie dei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV
In vigore dal 17 dic 2019
Strategia di controllo delle malattie dei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV
1. Nello stabilire un programma facoltativo di eradicazione dell’infezione da BTV, l’autorità competente si basa su una strategia di controllo delle malattie che comprende:
a)
la sorveglianza dell’infezione da BTV, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 1;
b)
la vaccinazione della pertinente popolazione animale interessata per l’eradicazione della malattia mediante regolari campagne di vaccinazione da realizzare, a seconda dei casi, conformemente a una strategia a lungo termine;
c)
restrizioni dei movimenti della popolazione animale interessata conformemente alle prescrizioni di cui agli ;
d)
misure di riduzione dei rischi per ridurre al minimo la trasmissione dell’infezione da BTV tramite vettori.
2. L’autorità competente attua il programma di eradicazione tenendo conto del fatto che:
a)
tale programma deve individuare ed eradicare tutti i sierotipi 1-24 presenti nel territorio contemplato dal programma di eradicazione;
b)
il territorio contemplato dal programma di eradicazione deve essere:
i)
l’intero territorio dello Stato membro; oppure
ii)
una o più zone che comprendono un territorio situato entro un raggio di almeno 150 km da ciascuno stabilimento infetto.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), punto ii), l’autorità competente può modificare le zone contemplate dal programma di eradicazione conformemente:
a)
alla situazione geografica degli stabilimenti infetti e ai confini delle unità amministrative corrispondenti;
b)
alle condizioni ecologiche e meteorologiche;
c)
all’abbondanza, all’attività e alla distribuzione dei vettori presenti nelle zone;
d)
al sierotipo di BTV interessato;
e)
ai risultati dell’indagine epidemiologica di cui all’;
f)
ai risultati delle attività di sorveglianza.
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