Art. 43

Movimenti di animali detenuti e materiale germinale della popolazione animale interessata verso Stati membri o zone contemplati da programmi di eradicazione dell’infezione da BTV

In vigore dal 17 dic 2019
Movimenti di animali detenuti e materiale germinale della popolazione animale interessata verso Stati membri o zone contemplati da programmi di eradicazione dell’infezione da BTV 1.   L’autorità competente autorizza l’introduzione di animali della popolazione animale interessata nel territorio contemplato da un programma di eradicazione dell’infezione da BTV di cui all’, paragrafo 2, lettera b), solo se tali animali rispettano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 4. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre autorizzare l’introduzione di animali della popolazione animale interessata nel territorio contemplato dal programma di eradicazione dell’infezione della BTV se: a) ha valutato il rischio che l’introduzione comporta per lo stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda l’infezione da BTV, tenendo conto delle possibili misure di riduzione dei rischi che può adottare nel luogo di destinazione; b) vieta i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro: i) per un periodo di 60 giorni a decorrere dall’introduzione; oppure ii) fino a quando non sia stata effettuata, con esito negativo, una prova di reazione a catena della polimerasi (PCR) per i sierotipi 1-24 di BTV su campioni prelevati non prima di 14 giorni a decorrere dall’introduzione; c) adatta, se necessario, la sorveglianza conformemente all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezione 4, punto 6; e d) gli animali rispettano una qualsiasi delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8. 3.   L’autorità competente autorizza l’introduzione di materiale germinale della popolazione animale interessata nel territorio contemplato da un programma di eradicazione dell’infezione da BTV di cui all’, paragrafo 2, lettera b), solo se tale materiale germinale rispetta almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 2, punti da 1 a 3. 4.   In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente può inoltre autorizzare l’introduzione di materiale germinale della popolazione animale interessata nel territorio contemplato da un programma di eradicazione dell’infezione da BTV se: a) ha valutato il rischio che l’introduzione comporta per lo stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda l’infezione da BTV, tenendo conto delle possibili misure di riduzione dei rischi che può adottare nel luogo di destinazione; b) vieta i movimenti di tale materiale germinale verso un altro Stato membro; e c) il materiale germinale rispetta le prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 2, punto 4. 5.   Se si avvale delle deroghe di cui al paragrafo 2 o 4, l’autorità competente che riceve gli animali o il materiale germinale: a) ne informa quanto prima la Commissione; b) accetta gli animali o il materiale germinale della popolazione animale interessata che rispettano le prescrizioni per la pertinente deroga, indipendentemente dallo Stato membro o dalla zona di origine dell’animale o del materiale germinale. 6.   Quando cessa di avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 2 o 4, l’autorità competente che riceve gli animali o il materiale germinale ne informa quanto prima la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:689:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Movimenti di animali detenuti e materiale germinale della popolazione animale interessata verso Stati membri o zone contemplati da programmi di eradicazione dell’infezione da BTV (Art. 43 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo