Art. 41

Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di infezione da BTV

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di infezione da BTV 1.   In caso di sospetto di infezione da BTV, l’autorità competente conduce un’indagine per confermare o escludere la malattia. 2.   In attesa degli esiti dell’indagine di cui al paragrafo 1, l’autorità competente: a) limita i movimenti di materiale germinale e animali della popolazione animale interessata dallo stabilimento in cui sono detenuti, salvo se autorizzati ai fini della macellazione immediata; b) dispone pertinenti misure di riduzione dei rischi, ove necessario e tecnicamente fattibile, per prevenire o ridurre l’esposizione degli animali della popolazione animale interessata agli attacchi dei vettori. 3.   Se lo ritiene necessario, l’autorità competente estende le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 agli stabilimenti in cui gli animali della popolazione animale interessata hanno avuto un’esposizione ai vettori infettivi analoga a quella dei casi sospetti. 4.   Le misure di cui al presente articolo possono essere revocate se l’autorità competente ritiene che non siano più necessarie per limitare il rischio di diffusione della malattia.
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Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di infezione da BTV (Art. 41 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo