Art. 40

Obblighi dell’autorità competente nel contesto dei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV

In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi dell’autorità competente nel contesto dei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV 1.   Nel territorio contemplato da un programma di eradicazione dell’infezione da BTV di cui all’, paragrafo 2, lettera b), l’autorità competente: a) mappa il territorio contemplato in una serie di unità geografiche conformemente all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezione 4, punto 1; b) effettua la sorveglianza dell’infezione da BTV in ciascuna unità geografica, in funzione della situazione epidemiologica, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 1; c) applica le misure di controllo delle malattie di cui agli in caso di sospetto o di conferma della malattia; d) impone agli operatori degli stabilimenti che detengono bovini, ovini o caprini e, se necessario, altre popolazioni animali interessate di provvedere alla vaccinazione dei propri animali; e e) applica le prescrizioni di cui agli ai movimenti di animali della popolazione animale interessata. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), l’autorità competente può decidere di non imporre agli operatori di provvedere alla vaccinazione dei propri animali se, in seguito a una valutazione dei rischi, giustifica debitamente che l’attuazione di altre misure è sufficiente a eradicare la malattia. 3.   Se lo ritiene necessario e se possibile, l’autorità competente istituisce un’area stagionalmente indenne da BTV come previsto all’allegato V, parte II, capitolo 5. In tal caso l’autorità competente mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri: a) informazioni che dimostrino la conformità ai criteri specifici per la determinazione del periodo stagionalmente indenne da BTV; b) la data di inizio e di fine del periodo; c) informazioni che dimostrino che la trasmissione del BTV in tale area è cessata; e d) la delimitazione dell’area, che rispetta le prescrizioni minime di cui all’.
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Obblighi dell’autorità competente nel contesto dei programmi di eradicazione dell’infezione da BTV (Art. 40 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo