Art. 45

Movimenti di animali attraverso Stati membri o zone contemplati da programmi di eradicazione dell’infezione da BTV

In vigore dal 17 dic 2019
Movimenti di animali attraverso Stati membri o zone contemplati da programmi di eradicazione dell’infezione da BTV 1.   L’autorità competente autorizza i movimenti di animali della popolazione animale interessata attraverso il territorio contemplato da un programma di eradicazione dell’infezione da BTV di cui all’, paragrafo 2, lettera b), solo se: a) gli animali della popolazione animale interessata rispettano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3; oppure b) i mezzi di trasporto sui quali gli animali sono caricati sono stati protetti dagli attacchi dei vettori e il viaggio non prevede lo scarico degli animali per un periodo superiore a un giorno, oppure gli animali sono scaricati per un periodo superiore a un giorno in uno stabilimento protetto dai vettori o durante il periodo libero da vettori. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre autorizzare i movimenti di animali della popolazione animale interessata attraverso il territorio contemplato da un programma di eradicazione dell’infezione da BTV se sono rispettate le prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:689:oj#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Movimenti di animali attraverso Stati membri o zone contemplati da programmi di eradicazione dell’infezione da BTV (Art. 45 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo