Art. 71

Status di indenne da malattia basato su programmi di eradicazione

In vigore dal 17 dic 2019
Status di indenne da malattia basato su programmi di eradicazione 1.   I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di uno Stato membro o una zona sulla base di programmi di eradicazione sono i seguenti: a) l’autorità competente applica un programma di eradicazione approvato di cui all’ o 46; e b) l’autorità competente ha completato il programma di eradicazione e ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento dello status di indenne da malattia che dimostra la conformità alle prescrizioni specifiche per malattia di cui all’. 2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso degli animali acquatici, quando una zona rappresenta meno del 75 % del territorio di uno Stato membro e non è condivisa con un altro Stato membro o paese terzo, lo status di indenne da malattia può essere conseguito conformemente all’.
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Status di indenne da malattia basato su programmi di eradicazione (Art. 71 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo