Art. 70

Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza

In vigore dal 17 dic 2019
Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza 1.   I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di uno Stato membro o una sua zona sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza sono i seguenti: a) la malattia non è mai stata segnalata nello Stato membro o nella sua zona o è stata eradicata nello Stato membro o nella sua zona e non segnalata per almeno 25 anni; b) la malattia è stata segnalata negli ultimi 25 anni, è stata eradicata nello Stato membro o nella sua zona e sono rispettate le prescrizioni specifiche per malattia di cui all’. 2.   Lo Stato membro che desideri ottenere il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’intero territorio o per una sua zona sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), ha attuato le seguenti misure per un periodo di ammissibilità di almeno 10 anni: a) sorveglianza delle malattie degli animali detenuti delle specie elencate; b) prevenzione per controllare l’introduzione dell’agente patogeno; c) divieto di vaccinazione contro la malattia, a meno che tale vaccinazione non sia conforme alle prescrizioni specifiche per malattia di cui all’; d) sorveglianza delle malattie comprovante il fatto che la malattia non è notoriamente presente negli animali selvatici delle specie elencate nello Stato membro o nella zona. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), la Commissione può, per un periodo di due anni a decorrere dall’entrata in applicazione del presente regolamento, concedere lo status di indenne da malattia a Stati membri o zone per quanto riguarda: a) l’infezione da RABV, se questa ha formato oggetto di notifica conformemente all’ della direttiva 64/432/CEE e la sorveglianza, se necessaria, è stata attuata conformemente all’ della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e non è stato segnalato alcun caso nelle specie animali elencate negli ultimi due anni; b) l’infezione da BTV, se tutte le zone soggette a restrizioni sono state revocate conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1266/2007 prima della data di applicazione del presente regolamento. 4.   I criteri di cui al paragrafo 1 per il conseguimento dello status di indenne da malattia si applicano esclusivamente: a) in un nuovo Stato membro, durante un periodo massimo di due anni dalla data di adesione all’Unione; oppure b) per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione adottati conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, che classificano per la prima volta la malattia in questione come malattia di categoria B o di categoria C. 5.   In deroga al paragrafo 4, la concessione dello status di indenne da malattia sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza non è soggetta al periodo massimo di due anni per i seguenti status: a) status di indenne da infestazione da Varroa spp.; b) status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. 6.   In deroga al paragrafo 4, lettera b), la concessione dello status di indenne da malattia sulla base di dati storici e dati relativi alla sorveglianza non si applica alle seguenti malattie: a) infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; b) infezione da MTBC; c) LEB; d) IBR/IPV; e) infezione da ADV; f) SEV; g) NEI; h) infezione da ISAV con delezione a livello di HPR; i) infezione da Bonamia ostreae; j) infezione da Marteilia refringens.
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Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza (Art. 70 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo