Art. 69

Status di indenne da malattia degli animali terrestri basato sull’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate

In vigore dal 17 dic 2019
Status di indenne da malattia degli animali terrestri basato sull’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate 1.   I criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una zona sulla base dell’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per tale malattia elencata sono i seguenti: a) i criteri generali di cui all’, lettera a), punti i) e ii), sono stati soddisfatti per un periodo di ammissibilità di almeno cinque anni e la malattia non è stata rilevata; b) la malattia non è mai stata segnalata o, se lo è stata, è stato dimostrato che l’agente patogeno non è stato trasmesso; c) la trasmissione dell’agente patogeno è totalmente dipendente dalla presenza dei vettori elencati e non è nota l’esistenza di altre modalità di trasmissione naturale; d) i vettori elencati non sono naturalmente presenti nello Stato membro o nelle sue zone; e) è improbabile che l’introduzione accidentale o intenzionale dei vettori elencati si sia verificata in passato o si verifichi in futuro; f) almeno un parametro ambientale critico ha raggiunto un valore non compatibile con la sopravvivenza dei vettori elencati; g) i vettori elencati sono esposti a tale parametro ambientale critico per un periodo di tempo sufficiente a distruggerli. 2.   Lo Stato membro fornisce i seguenti elementi di prova per dimostrare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1: a) per quanto riguarda la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), prove documentali; b) per quanto riguarda la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), dati scientifici. Se la malattia si è verificata, lo Stato membro fornisce prove documentali del fatto che la sorveglianza ha dimostrato, con un livello di confidenza del 95 %, che il tasso di prevalenza della malattia era inferiore all’1 %.
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Status di indenne da malattia degli animali terrestri basato sull’incapacità di sopravvivere dei vettori elencati per le malattie degli animali terrestri elencate (Art. 69 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo