Art. 66
Criteri per la concessione dello status di indenne da malattia
In vigore dal 17 dic 2019
Criteri per la concessione dello status di indenne da malattia
Lo status di indenne da malattia può essere concesso a Stati membri o loro zone solo se sono soddisfatti i seguenti criteri generali e specifici:
a)
criteri generali:
i)
l’ambito di applicazione territoriale rispetta le prescrizioni di cui all’ o 47, a seconda dei casi;
ii)
la sorveglianza della malattia rispetta le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi;
iii)
gli operatori osservano gli obblighi in materia di misure di biosicurezza di cui all’ del regolamento (UE) 2016/429;
iv)
in caso di sospetto o conferma della malattia, le misure di controllo delle malattie pertinenti per la malattia rispettano le prescrizioni di cui:
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agli articoli da 21 a 31 per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da MTBC, la LEB, l’IBR/IPV, l’infezione da ADV e la BVD,
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agli per l’infezione da RABV,
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agli per l’infezione da BTV,
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agli articoli da 55 a 65 per la SEV e la NEI, l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR, l’infezione da Marteilia refringens, l’infezione da Bonamia exitiosa, l’infezione da Bonamia ostreae e l’infezione da WSSV;
v)
gli stabilimenti sono stati registrati o riconosciuti, a seconda del tipo di stabilimento;
vi)
si è provveduto all’identificazione degli animali della popolazione animale interessata e alla tracciabilità del materiale germinale, a seconda del tipo di animale;
vii)
quando sono stati spostati, gli animali della popolazione animale interessata o i loro prodotti rispettavano le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione e l’ingresso nell’Unione di tali animali e dei loro prodotti;
b)
criteri specifici per la concessione dello status di indenne da malattia sulla base degli articoli da 67 a 71.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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