Art. 64

Fermo

In vigore dal 17 dic 2019
Fermo 1.   L’autorità competente dispone il fermo di tutti gli stabilimenti infetti. Il fermo ha luogo dopo il completamento del processo di pulizia e disinfezione di cui all’. 2.   La durata del fermo è adeguata al pertinente patogeno e al tipo di sistema di produzione utilizzato negli stabilimenti infetti. Alcuni periodi di fermo sono stabiliti nell’allegato VI, parte II, in particolare: a) al capitolo 1, sezione 3, punto 1, lettera c), per SEV e NEI; b) al capitolo 2, sezione 3, punto 1, lettera c), per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR; c) al capitolo 3, sezione 3, punto 1, lettera c), per l’infezione da Marteilia refringens; d) al capitolo 4, sezione 3, punto 1, lettera c), per l’infezione da Bonamia exitiosa; e) al capitolo 5, sezione 3, punto 1, lettera c), per l’infezione da Bonamia ostreae; f) al capitolo 6, sezione 3, punto 1, lettera c), per l’infezione da WSSV. 3.   L’autorità competente dispone il fermo simultaneo degli stabilimenti infetti all’interno della zona di protezione o, se non è stata istituita una zona di protezione, all’interno della zona soggetta a restrizioni. Il fermo simultaneo può essere esteso anche ad altri stabilimenti sulla base di una valutazione dei rischi. La durata del fermo simultaneo e l’estensione dell’area entro la quale tale fermo ha luogo sono stabilite nell’allegato VI, parte II, in particolare: a) al capitolo 1, sezione 3, punto 1, per SEV e NEI; b) al capitolo 2, sezione 3, punto 1, per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR; c) al capitolo 3, sezione 3, punto 1, per l’infezione da Marteilia refringens; d) al capitolo 4, sezione 3, punto 1, per l’infezione da Bonamia exitiosa; e) al capitolo 5, sezione 3, punto 1, per l’infezione da Bonamia ostreae; f) al capitolo 6, sezione 3, punto 1, per l’infezione da WSSV.
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Fermo (Art. 64 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo