Art. 62
Allontanamento degli animali infetti
In vigore dal 17 dic 2019
Allontanamento degli animali infetti
1. In seguito alla conferma della malattia, l’autorità competente impone in tutti gli stabilimenti infetti, entro un termine massimo stabilito dall’autorità competente, le seguenti misure in relazione agli animali acquatici delle specie elencate per la malattia in questione:
a)
l’allontanamento di tutti gli animali morti;
b)
l’allontanamento e l’abbattimento di tutti gli animali moribondi;
c)
l’allontanamento e l’abbattimento di tutti gli animali che presentano sintomi di malattia;
d)
la macellazione per il consumo umano o, nel caso dei molluschi o dei crostacei venduti vivi, l’allontanamento dall’acqua degli animali che rimangono negli stabilimenti dopo il completamento delle misure di cui alle lettere da a) a c).
2. Sulla base di motivi debitamente giustificati, l’autorità competente può disporre la macellazione per il consumo umano o, nel caso dei molluschi o dei crostacei venduti vivi, l’allontanamento dall’acqua:
a)
di tutti gli animali delle specie elencate per la malattia in questione negli stabilimenti infetti, senza sottoporre a prove tali animali;
b)
degli animali sospetti aventi una connessione epidemiologica con un caso confermato.
3. La macellazione per il consumo umano o l’allontanamento dall’acqua degli animali di cui al paragrafo 1 sono effettuati sotto supervisione ufficiale negli stabilimenti infetti, con successiva trasformazione in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie, o in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie, a seconda dei casi.
4. L’autorità competente estende le misure di cui al presente articolo agli animali di acquacoltura di popolazioni animali aggiuntive qualora ciò sia necessario per il controllo della malattia.
5. L’autorità competente può disporre l’abbattimento e la distruzione di alcuni o tutti gli animali di cui al paragrafo 1 e gli animali di specie non elencate negli stabilimenti infetti, anziché la loro macellazione per il consumo umano.
6. Tutti i sottoprodotti di origine animale derivanti da animali macellati o abbattuti in applicazione del presente articolo sono trasformati o smaltiti come materiali di categoria 1 o di categoria 2 conformemente all’ o 13 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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