Art. 63

Pulizia e disinfezione

In vigore dal 17 dic 2019
Pulizia e disinfezione 1.   L’autorità competente dispone, per tutti gli stabilimenti infetti, la pulizia e la disinfezione delle seguenti strutture e dei seguenti elementi prima del ripopolamento: a) gli stabilimenti, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, dopo l’allontanamento degli animali di cui all’, paragrafo 1, e di tutti i mangimi che possono essere stati contaminati; b) qualsiasi attrezzatura utilizzata a fini di allevamento, comprese tra l’altro le attrezzature per l’alimentazione, la calibratura, il trattamento e la vaccinazione e le imbarcazioni da lavoro; c) qualsiasi attrezzatura utilizzata a fini di produzione, compresi tra l’altro gabbie, reti, tralicci, sacche e filari; d) indumenti protettivi o dispositivi di sicurezza utilizzati da operatori e visitatori; e) tutti i mezzi di trasporto, comprese vasche e altre attrezzature, utilizzati per spostare animali infetti o personale che è stato a contatto con animali infetti. 2.   L’autorità competente approva il protocollo per la pulizia e la disinfezione. 3.   L’autorità competente effettua la supervisione della pulizia e della disinfezione e non ripristina lo status di indenne da malattia né lo concede nuovamente agli stabilimenti fino a quando non ritenga completate la pulizia e la disinfezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:689:oj#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo