Art. 63
Pulizia e disinfezione
In vigore dal 17 dic 2019
Pulizia e disinfezione
1. L’autorità competente dispone, per tutti gli stabilimenti infetti, la pulizia e la disinfezione delle seguenti strutture e dei seguenti elementi prima del ripopolamento:
a)
gli stabilimenti, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, dopo l’allontanamento degli animali di cui all’, paragrafo 1, e di tutti i mangimi che possono essere stati contaminati;
b)
qualsiasi attrezzatura utilizzata a fini di allevamento, comprese tra l’altro le attrezzature per l’alimentazione, la calibratura, il trattamento e la vaccinazione e le imbarcazioni da lavoro;
c)
qualsiasi attrezzatura utilizzata a fini di produzione, compresi tra l’altro gabbie, reti, tralicci, sacche e filari;
d)
indumenti protettivi o dispositivi di sicurezza utilizzati da operatori e visitatori;
e)
tutti i mezzi di trasporto, comprese vasche e altre attrezzature, utilizzati per spostare animali infetti o personale che è stato a contatto con animali infetti.
2. L’autorità competente approva il protocollo per la pulizia e la disinfezione.
3. L’autorità competente effettua la supervisione della pulizia e della disinfezione e non ripristina lo status di indenne da malattia né lo concede nuovamente agli stabilimenti fino a quando non ritenga completate la pulizia e la disinfezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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