Art. 60

Movimenti da o verso uno stabilimento infetto e qualsiasi altro stabilimento situato nella zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 17 dic 2019
Movimenti da o verso uno stabilimento infetto e qualsiasi altro stabilimento situato nella zona soggetta a restrizioni 1.   In tutti gli stabilimenti infetti e in qualsiasi altro stabilimento situato nella zona soggetta a restrizioni, l’autorità competente: a) ove tecnicamente possibile, dispone l’isolamento dei casi sospetti e confermati; b) vieta i movimenti di animali o prodotti di origine animale delle specie elencate per la malattia in questione in uscita dagli stabilimenti, a meno che non siano stati autorizzati dall’autorità competente ai fini della macellazione o della trasformazione immediata in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie, oppure ai fini del consumo umano diretto nel caso dei molluschi o dei crostacei venduti vivi a tale scopo; c) vieta l’introduzione negli stabilimenti di animali delle specie elencate per la malattia in questione, a meno che non sia stata autorizzata dall’autorità competente per motivi debitamente giustificati; d) vieta i movimenti di attrezzature, mangimi e sottoprodotti di origine animale dagli stabilimenti, a meno che non siano stati autorizzati dall’autorità competente. 2.   L’autorità competente estende le misure di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), agli animali detenuti di popolazioni animali aggiuntive se presentano un rischio di diffusione della malattia.
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Movimenti da o verso uno stabilimento infetto e qualsiasi altro stabilimento situato nella zona soggetta a restrizioni (Art. 60 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo