Art. 58

Conferma ufficiale di determinate malattie e misure di controllo delle malattie

In vigore dal 17 dic 2019
Conferma ufficiale di determinate malattie e misure di controllo delle malattie 1.   Se un caso è confermato, l’autorità competente: a) dichiara infetti gli stabilimenti; b) riclassifica lo stato sanitario degli stabilimenti infetti; c) istituisce una zona soggetta a restrizioni di dimensioni adeguate; d) adotta le misure di cui agli articoli da 59 a 65 negli stabilimenti infetti. 2.   Le prescrizioni minime che si applicano per quanto riguarda gli stabilimenti della zona soggetta a restrizioni sono stabilite nell’allegato VI, parte II, in particolare: a) al capitolo 1, sezione 3, punto 1, lettera a), per SEV e NEI; b) al capitolo 2, sezione 3, punto 1, lettera a), per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR; c) al capitolo 3, sezione 3, punto 1, lettera a), per l’infezione da Marteilia refringens; d) al capitolo 4, sezione 3, punto 1, lettera a), per l’infezione da Bonamia exitiosa; e) al capitolo 5, sezione 3, punto 1, lettera a), per l’infezione da Bonamia ostreae; f) al capitolo 6, sezione 3, punto 1, lettera a), per l’infezione da WSSV. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente può decidere di non istituire una zona soggetta a restrizioni: a) quando uno stabilimento infetto non scarica effluenti non trattati nelle acque circostanti; e b) se lo standard delle misure di biosicurezza esistenti nello stabilimento garantisce il pieno contenimento dell’infezione al suo interno. 4.   L’autorità competente può adottare misure di riduzione dei rischi in relazione alle seguenti attività nella zona soggetta a restrizioni: a) movimenti di barche vivaio attraverso la zona soggetta a restrizioni; b) attività di pesca; c) altre attività che possono comportare un rischio di diffusione della malattia. 5.   Se la malattia è confermata in animali acquatici selvatici, l’autorità competente può: a) elaborare e attuare le misure di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie necessarie per prevenire la diffusione della malattia ad animali detenuti delle specie elencate o a popolazioni animali aggiuntive; b) applicare una sorveglianza intensificata alle popolazioni di animali acquatici selvatici e agli stabilimenti aventi una connessione epidemiologica diretta con il caso confermato; c) adottare misure per eradicare la malattia dalla pertinente popolazione di animali acquatici selvatici, se fattibile.
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Conferma ufficiale di determinate malattie e misure di controllo delle malattie (Art. 58 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo