Art. 57

Deroga alle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga alle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia 1.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera c), l’autorità competente può autorizzare i movimenti di animali di acquacoltura verso uno stabilimento sotto la sua supervisione ufficiale, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: a) sono spostati solo animali che non presentano sintomi di malattia; b) lo stato sanitario degli animali di acquacoltura presso lo stabilimento di destinazione o degli animali acquatici lungo il tragitto verso tale stabilimento non rischia di essere compromesso dal movimento; c) nello stabilimento di destinazione essi non sono a contatto con animali di acquacoltura di stato sanitario superiore per quanto riguarda la malattia in questione; e d) gli animali sono detenuti nello stabilimento di destinazione per un periodo di tempo massimo stabilito dall’autorità competente. 2.   Nell’avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 l’autorità competente: a) riclassifica lo stato sanitario dello stabilimento di destinazione, se del caso, conformemente ai criteri di cui all’, paragrafo 1, fino alla fine dell’indagine di cui all’, paragrafo 1; b) vieta i movimenti di animali dallo stabilimento di destinazione fino alla fine dell’indagine, a meno che non ne abbia autorizzato il trasporto verso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie per la macellazione o la trasformazione immediata, oppure per il consumo umano diretto nel caso dei molluschi o dei crostacei venduti vivi a tale scopo. 3.   L’autorità competente può avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 solo se gli operatori degli stabilimenti di origine e di destinazione e i trasportatori degli animali soggetti alla deroga: a) applicano adeguate misure di biosicurezza e altre misure di riduzione dei rischi necessarie per prevenire la diffusione della malattia; b) forniscono garanzie all’autorità competente in merito all’adozione di tutte le misure di biosicurezza e delle altre misure di riduzione dei rischi necessarie; e c) forniscono garanzie all’autorità competente che i sottoprodotti di origine animale definiti all’, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 derivanti dagli animali acquatici di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono trasformati o smaltiti come materiali di categoria 1 o di categoria 2 conformemente all’ o 13 di tale regolamento.
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Deroga alle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia (Art. 57 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo