Art. 55

Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie 1.   Se sospetta la presenza di un caso della malattia in questione in uno stabilimento, l’autorità competente conduce la necessaria indagine. 2.   In attesa degli esiti dell’indagine di cui al paragrafo 1, l’autorità competente: a) vieta l’introduzione nello stabilimento di animali o prodotti di origine animale; b) ove tecnicamente possibile, dispone l’isolamento delle unità in cui sono detenuti animali sospetti all’interno dello stabilimento; c) vieta i movimenti di animali e prodotti di origine animale in uscita dallo stabilimento, a meno che non siano stati autorizzati dall’autorità competente ai fini della macellazione o della trasformazione immediata in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie, oppure ai fini del consumo umano diretto nel caso dei molluschi o dei crostacei venduti vivi a tale scopo; d) vieta i movimenti di attrezzature, mangimi e sottoprodotti di origine animale dallo stabilimento, a meno che non siano stati autorizzati dall’autorità competente. 3.   L’autorità competente mantiene in vigore le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 fino a quando la presenza della malattia non sia stata esclusa o confermata.
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Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie (Art. 55 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo