Art. 53

Deroga alla classificazione dello stato sanitario di stabilimenti confinati

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga alla classificazione dello stato sanitario di stabilimenti confinati In deroga all’, paragrafo 1, l’autorità competente può decidere di non classificare lo stato sanitario di stabilimenti confinati se la popolazione animale detenuta in tali stabilimenti confinati è oggetto di adeguate misure di riduzione dei rischi e di controllo delle malattie al fine di garantire che non comporti un rischio di diffusione della malattia.
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Deroga alla classificazione dello stato sanitario di stabilimenti confinati (Art. 53 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo