Art. 52

Misure da adottare negli Stati membri, nelle zone o nei compartimenti contemplati da programmi di eradicazione

In vigore dal 17 dic 2019
Misure da adottare negli Stati membri, nelle zone o nei compartimenti contemplati da programmi di eradicazione 1.   Al fine di monitorare i progressi dei programmi di eradicazione, l’autorità competente classifica lo stato sanitario di tutti gli stabilimenti in cui sono detenuti animali delle specie elencate secondo: a) lo stato sanitario noto di ciascuno stabilimento nel momento in cui ha inizio il programma di eradicazione; b) la conformità alle condizioni per l’introduzione nello stabilimento di animali delle specie elencate; c) la conformità dell’operatore all’obbligo di notificare all’autorità competente i casi sospetti o rilevati della malattia; d) il rispetto delle misure di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto o di conferma della malattia; e) i regimi di vaccinazione che possono essere applicati agli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento; f) eventuali misure supplementari ritenute necessarie dall’autorità competente. 2.   L’autorità competente: a) avvia, mantiene o revoca il programma di eradicazione in base alla conformità o alla mancata conformità degli stabilimenti alle prescrizioni di cui al paragrafo 1; b) informa gli operatori degli stabilimenti interessati in merito all’evoluzione dello stato sanitario e alle misure necessarie per la concessione dello status di indenne da malattia. 3.   Gli operatori rispettano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), in modo da consentire l’attuazione del programma di eradicazione fino a quando questo non sia stato completato con successo o revocato.
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Misure da adottare negli Stati membri, nelle zone o nei compartimenti contemplati da programmi di eradicazione (Art. 52 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo