Art. 52
Misure da adottare negli Stati membri, nelle zone o nei compartimenti contemplati da programmi di eradicazione
In vigore dal 17 dic 2019
Misure da adottare negli Stati membri, nelle zone o nei compartimenti contemplati da programmi di eradicazione
1. Al fine di monitorare i progressi dei programmi di eradicazione, l’autorità competente classifica lo stato sanitario di tutti gli stabilimenti in cui sono detenuti animali delle specie elencate secondo:
a)
lo stato sanitario noto di ciascuno stabilimento nel momento in cui ha inizio il programma di eradicazione;
b)
la conformità alle condizioni per l’introduzione nello stabilimento di animali delle specie elencate;
c)
la conformità dell’operatore all’obbligo di notificare all’autorità competente i casi sospetti o rilevati della malattia;
d)
il rispetto delle misure di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto o di conferma della malattia;
e)
i regimi di vaccinazione che possono essere applicati agli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento;
f)
eventuali misure supplementari ritenute necessarie dall’autorità competente.
2. L’autorità competente:
a)
avvia, mantiene o revoca il programma di eradicazione in base alla conformità o alla mancata conformità degli stabilimenti alle prescrizioni di cui al paragrafo 1;
b)
informa gli operatori degli stabilimenti interessati in merito all’evoluzione dello stato sanitario e alle misure necessarie per la concessione dello status di indenne da malattia.
3. Gli operatori rispettano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), in modo da consentire l’attuazione del programma di eradicazione fino a quando questo non sia stato completato con successo o revocato.
Storico versioni
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