Art. 50

Prescrizioni minime per un programma di eradicazione

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni minime per un programma di eradicazione L’autorità competente basa il programma di eradicazione di una specifica malattia di categoria B o di categoria C in uno Stato membro, una zona o un compartimento sui seguenti elementi: a) la determinazione dello stato sanitario dello Stato membro, della zona o del compartimento sulla base dello stato sanitario di tutti gli stabilimenti in cui sono detenuti animali delle specie elencate; b) l’attuazione di misure di controllo delle malattie in tutti gli stabilimenti in cui sono rilevati casi sospetti e confermati; c) l’attuazione di misure di biosicurezza e di altre misure di riduzione dei rischi per ridurre il rischio di infezione per le specie elencate in uno stabilimento; d) in determinati casi, la vaccinazione nell’ambito del programma di eradicazione.
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Prescrizioni minime per un programma di eradicazione (Art. 50 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo