Art. 49

Periodo di applicazione

In vigore dal 17 dic 2019
Periodo di applicazione 1.   Il periodo di applicazione dei programmi di eradicazione delle malattie degli animali acquatici elencate è stabilito nell’allegato VI, parte II, in particolare nelle sezioni 2 e 3: a) del capitolo 1 per SEV e NEI; b) del capitolo 2 per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR; c) del capitolo 3 per l’infezione da Marteilia refringens; d) del capitolo 4 per l’infezione da Bonamia exitiosa; e) del capitolo 5 per l’infezione da Bonamia ostreae; f) del capitolo 6 per l’infezione da WSSV. 2.   Per le malattie di categoria C, il periodo di applicazione di un programma di eradicazione non supera i sei anni dalla data della sua approvazione iniziale da parte della Commissione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. In casi debitamente giustificati la Commissione può, su richiesta degli Stati membri, prorogare il periodo di applicazione del programma di eradicazione per un ulteriore periodo di sei anni.
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Periodo di applicazione (Art. 49 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo