Art. 48

Obiettivi finali e intermedi

In vigore dal 17 dic 2019
Obiettivi finali e intermedi 1.   L’autorità competente include nel programma di eradicazione obiettivi qualitativi e quantitativi finali che contemplano tutte le prescrizioni specifiche per malattia di cui all’ per la concessione dello status di indenne da malattia. 2.   Ove ciò sia tecnicamente possibile, l’autorità competente che attua un programma di eradicazione include in tale programma anche obiettivi qualitativi e quantitativi finali basati sullo stato sanitario delle popolazioni di animali selvatici che rappresentano una minaccia per il conseguimento dello status di indenne da malattia. 3.   L’autorità competente include nel programma di eradicazione obiettivi qualitativi e quantitativi intermedi annuali o pluriennali per tenere conto dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi finali. Tali obiettivi intermedi comprendono: a) tutte le prescrizioni specifiche per malattia di cui al paragrafo 1 e gli obiettivi di cui al paragrafo 2; e b) se necessario, prescrizioni supplementari che non sono incluse nelle prescrizioni per la concessione dello status di indenne da malattia al fine di valutare i progressi compiuti verso l’eradicazione.
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Obiettivi finali e intermedi (Art. 48 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo