Art. 51
Popolazione animale da includere nei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C
In vigore dal 17 dic 2019
Popolazione animale da includere nei programmi di eradicazione delle malattie di categoria B e di categoria C
1. L’autorità competente applica il programma di eradicazione alle specie elencate detenute in stabilimenti situati nel territorio dello Stato membro, nella zona o nel compartimento.
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può decidere di escludere dal programma di eradicazione, sulla base di una valutazione dei rischi, stabilimenti che detengono solo specie vettrici menzionate nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
3. Ove tecnicamente fattibile, l’autorità competente include nel programma di eradicazione popolazioni animali aggiuntive quando tali animali:
a)
comportano un rischio significativo per lo stato sanitario degli animali di cui al paragrafo 1;
b)
sono inclusi in ragione del numero ridotto di stabilimenti di acquacoltura che rientrano nel programma di eradicazione e quando la loro inclusione è necessaria per ottenere una copertura epidemiologica soddisfacente nello Stato membro, nella zona o nel compartimento.
Storico versioni
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