Art. 54

Vaccinazione

In vigore dal 17 dic 2019
Vaccinazione L’autorità competente può includere nei programmi di eradicazione sotto la sua supervisione ufficiale: a) la vaccinazione delle specie elencate; b) la vaccinazione di una popolazione animale aggiuntiva di animali detenuti; c) la vaccinazione di una popolazione animale aggiuntiva di animali selvatici.
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Vaccinazione (Art. 54 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo