Art. 54
Vaccinazione
In vigore dal 17 dic 2019
Vaccinazione
L’autorità competente può includere nei programmi di eradicazione sotto la sua supervisione ufficiale:
a)
la vaccinazione delle specie elencate;
b)
la vaccinazione di una popolazione animale aggiuntiva di animali detenuti;
c)
la vaccinazione di una popolazione animale aggiuntiva di animali selvatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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