Art. 56
Estensione delle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie
In vigore dal 17 dic 2019
Estensione delle misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di determinate malattie
1. Se lo ritiene necessario, l’autorità competente estende le misure di cui all’:
a)
a qualsiasi stabilimento che, a causa delle condizioni idrodinamiche, sia esposto a un rischio maggiore di contrarre la malattia dallo stabilimento sospetto;
b)
a qualsiasi stabilimento avente una connessione epidemiologica diretta con lo stabilimento sospetto.
2. Qualora si sospetti la presenza della malattia in animali acquatici selvatici, l’autorità competente, se lo ritiene necessario, estende agli stabilimenti interessati le misure di cui all’.
Storico versioni
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