Art. 53
Deroga alla classificazione dello stato sanitario di stabilimenti confinati
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga alla classificazione dello stato sanitario di stabilimenti confinati
In deroga all’, paragrafo 1, l’autorità competente può decidere di non classificare lo stato sanitario di stabilimenti confinati se la popolazione animale detenuta in tali stabilimenti confinati è oggetto di adeguate misure di riduzione dei rischi e di controllo delle malattie al fine di garantire che non comporti un rischio di diffusione della malattia.
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