Art. 64 · Fermo

Art. 64

Fermo

In vigore dal 17 dic 2019
Fermo 1.   L’autorità competente dispone il fermo di tutti gli stabilimenti infetti. Il fermo ha luogo dopo il completamento del processo di pulizia e disinfezione di cui all’. 2.   La durata del fermo è adeguata al pertinente patogeno e al tipo di sistema di produzione utilizzato negli stabilimenti infetti. Alcuni periodi di fermo sono stabiliti nell’allegato VI, parte II, in particolare: a) al capitolo 1, sezione 3, punto 1, lettera c), per SEV e NEI; b) al capitolo 2, sezione 3, punto 1, lettera c), per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR; c) al capitolo 3, sezione 3, punto 1, lettera c), per l’infezione da Marteilia refringens; d) al capitolo 4, sezione 3, punto 1, lettera c), per l’infezione da Bonamia exitiosa; e) al capitolo 5, sezione 3, punto 1, lettera c), per l’infezione da Bonamia ostreae; f) al capitolo 6, sezione 3, punto 1, lettera c), per l’infezione da WSSV. 3.   L’autorità competente dispone il fermo simultaneo degli stabilimenti infetti all’interno della zona di protezione o, se non è stata istituita una zona di protezione, all’interno della zona soggetta a restrizioni. Il fermo simultaneo può essere esteso anche ad altri stabilimenti sulla base di una valutazione dei rischi. La durata del fermo simultaneo e l’estensione dell’area entro la quale tale fermo ha luogo sono stabilite nell’allegato VI, parte II, in particolare: a) al capitolo 1, sezione 3, punto 1, per SEV e NEI; b) al capitolo 2, sezione 3, punto 1, per l’infezione da ISAV con delezione a livello di HPR; c) al capitolo 3, sezione 3, punto 1, per l’infezione da Marteilia refringens; d) al capitolo 4, sezione 3, punto 1, per l’infezione da Bonamia exitiosa; e) al capitolo 5, sezione 3, punto 1, per l’infezione da Bonamia ostreae; f) al capitolo 6, sezione 3, punto 1, per l’infezione da WSSV.
Storico versioni

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