Art. 16

Responsabilità dei veterinari dei centri e dei veterinari dei gruppi per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equini donatori da cui è stato raccolto il materiale germinale

In vigore dal 17 dic 2019
Responsabilità dei veterinari dei centri e dei veterinari dei gruppi per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equini donatori da cui è stato raccolto il materiale germinale I veterinari dei centri, per quanto riguarda gli animali donatori di sperma, o i veterinari dei gruppi, per quanto riguarda gli animali donatori di ovociti ed embrioni, provvedono affinché i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equini donatori soddisfino le seguenti prescrizioni: a) sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell’Unione o sono entrati nell’Unione conformemente alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione; b) provengono da stabilimenti situati in uno Stato membro, o in una zona dello stesso, o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell’autorità competente in un paese terzo o territorio, o in una zona dell’uno o dell’altro, conformi in ciascun caso alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688, stabilite: i) per i bovini, all’, paragrafo 1, all’, paragrafi 1, 2 e 3, e all’, paragrafi 1, 2 e 3; ii) per i suini, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 1 e 2; iii) per gli ovini e i caprini, all’, paragrafi 1, 2, 3 e 4; iv) per gli equini, all’, paragrafi 1 e 2; c) sono stati identificati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2035, stabilite: i) per i bovini, all’; ii) per i suini, all’articolo 52, paragrafo 1, o all’articolo 54, paragrafo 2; iii) per gli ovini e i caprini, all’, paragrafo 2 o 4, o all’, paragrafo 1, 2 o 3; iv) per gli equini, all’articolo 58, paragrafo 1, all’articolo 59, paragrafo 1, o all’articolo 62, paragrafo 1; d) per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta del materiale germinale e durante il periodo di raccolta: i) sono stati detenuti in stabilimenti che non sono situati in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all’insorgere nei bovini, nei suini, negli ovini, nei caprini o negli equini di una malattia di categoria A o di una malattia emergente pertinente per tali animali; ii) sono stati detenuti in stabilimenti in cui non sono state segnalate malattie di categoria D pertinenti per tali animali; iii) non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni di cui al punto i), o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto ii); iv) non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale; e) il giorno della raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni non presentavano sintomi né segni clinici di nessuna delle malattie di categoria D di cui alla lettera d), punto ii), né di nessuna delle malattie emergenti; f) soddisfano le ulteriori prescrizioni in materia di sanità animale stabilite: i) per i bovini, all’ e all’allegato II, parte 1 e parte 5, capitoli I, II e III; ii) per i suini, all’ e all’allegato II, parte 2 e parte 5, capitoli I e IV; iii) per gli ovini e i caprini, all’ e all’allegato II, parte 3 e parte 5, capitoli I, II e III; iv) per gli equini, all’ e all’allegato II, parte 4.
Storico versioni

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