Art. 22
Ulteriori prescrizioni in materia di sanità animale per gli ovini e i caprini donatori da cui sono stati raccolti sperma, ovociti ed embrioni
In vigore dal 17 dic 2019
Ulteriori prescrizioni in materia di sanità animale per gli ovini e i caprini donatori da cui sono stati raccolti sperma, ovociti ed embrioni
Il veterinario del centro, per quanto riguarda gli animali donatori di sperma, o il veterinario del gruppo, per quanto riguarda gli animali donatori di ovociti ed embrioni, provvede affinché gli ovini e i caprini donatori soddisfino le seguenti prescrizioni:
a)
in caso di animali donatori di sperma, prima della loro ammissione in un impianto di quarantena non provenivano da uno stabilimento né sono stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento soggetto a restrizioni dei movimenti per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, Brucella melitensis e Brucella suis. Le restrizioni dei movimenti riguardanti lo stabilimento sono revocate dopo un periodo almeno pari a 42 giorni dalla data di macellazione o abbattimento e di smaltimento dell’ultimo animale infetto o sensibile a tale malattia;
b)
nel caso di animali donatori di sperma, prima della loro ammissione in un impianto di quarantena provenivano da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, Brucella melitensis e Brucella suis e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore:
c)
sono conformi alle ulteriori prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato II, parte 3 e parte 5, capitoli I, II e III.
Storico versioni
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