Art. 24

Prove di laboratorio e altre prove da effettuare su bovini, suini, ovini, caprini ed equini donatori e sul loro materiale germinale

In vigore dal 17 dic 2019
Prove di laboratorio e altre prove da effettuare su bovini, suini, ovini, caprini ed equini donatori e sul loro materiale germinale Gli operatori provvedono affinché: a) gli animali donatori il cui materiale germinale deve essere spostato in altri Stati membri siano stati sottoposti alle seguenti prove: i) per i bovini, le prove di cui all’allegato II, parte 1, e, a seconda dei casi, parte 5, capitoli I, II e III; ii) per i suini, le prove di cui all’allegato II, parte 2, e, a seconda dei casi, parte 5, capitoli I e IV; iii) per gli ovini e i caprini, le prove di cui all’allegato II, parte 3 e, a seconda dei casi, parte 5, capitoli I, II e III; iv) per gli equini, le prove di cui all’allegato II, parte 4; b) tutte le prove di cui alla lettera a) siano effettuate in laboratori ufficiali.
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Prove di laboratorio e altre prove da effettuare su bovini, suini, ovini, caprini ed equini donatori e sul loro materiale germinale (Art. 24 Regolamento (UE) 2020/686) — Testo vigente | Portale Normativo