Art. 24
Prove di laboratorio e altre prove da effettuare su bovini, suini, ovini, caprini ed equini donatori e sul loro materiale germinale
In vigore dal 17 dic 2019
Prove di laboratorio e altre prove da effettuare su bovini, suini, ovini, caprini ed equini donatori e sul loro materiale germinale
Gli operatori provvedono affinché:
a)
gli animali donatori il cui materiale germinale deve essere spostato in altri Stati membri siano stati sottoposti alle seguenti prove:
i)
per i bovini, le prove di cui all’allegato II, parte 1, e, a seconda dei casi, parte 5, capitoli I, II e III;
ii)
per i suini, le prove di cui all’allegato II, parte 2, e, a seconda dei casi, parte 5, capitoli I e IV;
iii)
per gli ovini e i caprini, le prove di cui all’allegato II, parte 3 e, a seconda dei casi, parte 5, capitoli I, II e III;
iv)
per gli equini, le prove di cui all’allegato II, parte 4;
b)
tutte le prove di cui alla lettera a) siano effettuate in laboratori ufficiali.
Storico versioni
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