Art. 25
Autorizzazione ad effettuare prove di laboratorio sugli animali donatori delle specie bovina, suina, ovina e caprina negli impianti di quarantena
In vigore dal 17 dic 2019
Autorizzazione ad effettuare prove di laboratorio sugli animali donatori delle specie bovina, suina, ovina e caprina negli impianti di quarantena
1. L’autorità competente può autorizzare l’effettuazione delle seguenti prove di cui all’allegato II su campioni prelevati nell’impianto di quarantena:
a)
per i bovini, le prove di cui alla parte 1, capitolo I, punto 1, lettera b);
b)
per i suini, le prove di cui alla parte 2, capitolo I, punto 1, lettera b);
c)
per gli ovini e i caprini, le prove di cui alla parte 3, capitolo I, punto 1, lettera c).
2. Se l’autorità competente ha concesso le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il periodo di quarantena nell’impianto di quarantena non deve iniziare prima della data del campionamento ai fini delle prove di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b)
se i risultati di una delle prove di cui al paragrafo 1 sono positivi, l’animale interessato deve essere immediatamente allontanato dall’impianto di quarantena;
c)
in caso di quarantena di un gruppo di animali, se uno degli animali risulta positivo a una delle prove di cui al paragrafo 1, per gli animali rimanenti la quarantena nell’impianto di quarantena non deve iniziare fino a quando l’animale risultato positivo non sia stato allontanato dall’impianto di quarantena.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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