Art. 19
Deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equini donatori spostati tra centri di raccolta dello sperma
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equini donatori spostati tra centri di raccolta dello sperma
1. In deroga all’, lettera b), gli operatori possono spostare bovini, suini, ovini e caprini donatori, come pure equini donatori che sono stati sottoposti al programma di controllo per determinate malattie di cui all’allegato II, parte 4, capitolo I, punto 1, lettera b), punto i), direttamente da un centro di raccolta dello sperma in un altro centro di raccolta dello sperma:
a)
senza sottoporli a quarantena o prove, prima e dopo il movimento, secondo quanto previsto all’allegato II per quanto riguarda i seguenti animali:
i)
per i bovini, alla parte 1 e alla parte 5, capitoli I, II e III;
ii)
per i suini, alla parte 2 e alla parte 5, capitoli I e IV;
iii)
per gli ovini e i caprini, alla parte 3 e alla parte 5, capitoli I, II e III;
iv)
per gli equini, alla parte 4, capitolo I, punto 1, lettera a); e
b)
purché gli animali donatori:
i)
il giorno di tale movimento non presentino sintomi né segni di nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini;
ii)
prima di tale movimento abbiano soggiornato continuativamente, dalla data della loro ammissione, nel centro di raccolta dello sperma e siano stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove pertinenti per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini di cui al paragrafo 1, lettera a):
—
tutte le prove di routine obbligatorie di cui all’allegato II in un periodo pari ai 12 mesi precedenti la data di tale movimento; o
—
se le prove di routine obbligatorie non sono state ancora effettuate presso il centro di raccolta dello sperma, tutte le prove richieste prima dell’ammissione in un centro di raccolta dello sperma, effettuate nel periodo immediatamente precedente la quarantena e durante il periodo di quarantena.
2. Gli operatori spostano gli animali donatori, secondo quanto previsto nella frase introduttiva del paragrafo 1, solo se il movimento è autorizzato dall’autorità competente del centro di raccolta dello sperma di origine e con il consenso preliminare del veterinario del centro di raccolta dello sperma di destinazione.
3. Gli operatori provvedono affinché gli animali donatori di cui alla frase introduttiva del paragrafo 1, quando vengono spostati, non siano a contatto, diretto o indiretto, con animali di stato sanitario inferiore, e affinché i mezzi di trasporto utilizzati siano stati puliti e disinfettati prima dell’uso.
4. Gli operatori dei centri di raccolta dello sperma di destinazione sottopongono gli animali donatori di cui alla frase introduttiva del paragrafo 1 a tutte le prove di routine obbligatorie di cui al paragrafo 1, lettera a), entro 12 mesi dalla data in cui sono state effettuate le ultime prove di routine obbligatorie su tali animali.
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