Art. 16.tit_1

Responsabilità dei veterinari dei centri e dei veterinari dei gruppi per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equini donatori da cui è stato raccolto il materiale germinale

In vigore dal 17 dic 2019
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:686:oj#art-16.tit_1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità dei veterinari dei centri e dei veterinari dei gruppi per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e gli equini donatori da cui è stato raccolto il materiale germinale (Art. 16.tit_1 Regolamento (UE) 2020/686) — Testo vigente | Portale Normativo