Art. 14

Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini detenuti in stabilimenti confinati

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini detenuti in stabilimenti confinati In deroga all’, gli operatori di stabilimenti confinati possono spostare in altri Stati membri partite di sperma, ovociti ed embrioni raccolti in tali stabilimenti da bovini, suini, ovini, caprini ed equini, purché tali operatori: a) spostino le partite di tale materiale germinale solo in un altro stabilimento confinato; b) garantiscano che gli animali donatori: i) non provengano da uno stabilimento né siano stati a contatto con animali provenienti da uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni istituita in seguito all’insorgere di una malattia di categoria A o di una malattia emergente pertinente per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini; ii) provengano da uno stabilimento in cui, per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni, non è stata segnalata nessuna delle malattie di categoria D pertinenti per i bovini, i suini, gli ovini, i caprini o gli equini; iii) siano rimasti in un unico stabilimento confinato di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni; iv) siano stati sottoposti a esame clinico da parte del veterinario dello stabilimento, responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato, senza presentare sintomi indicativi della presenza di nessuna delle malattie di categoria D di cui al punto ii) o di malattie emergenti, né segni clinici di tali malattie il giorno della raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni; v) per quanto possibile, non siano stati utilizzati per la riproduzione naturale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della prima raccolta e durante il periodo di raccolta dello sperma, degli ovociti o degli embrioni destinati a essere spostati in un altro Stato membro; vi) siano identificati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2035, stabilite: — per i bovini, all’, — per i suini, all’articolo 52, paragrafo 1, o all’articolo 54, paragrafo 2, — per gli ovini e i caprini, all’, paragrafo 2 o 4, o all’, paragrafo 1, 2 o 3, — per gli equini, all’articolo 58, paragrafo 1, all’articolo 59, paragrafo 1, o all’articolo 62, paragrafo 1; c) garantiscano che la marcatura del materiale germinale sia stata effettuata conformemente alle prescrizioni di cui all’; d) garantiscano che il materiale germinale sia trasportato conformemente agli .
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