Art. 13
Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di sperma di ovini e caprini proveniente dagli stabilimenti in cui tali animali sono detenuti
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti verso altri Stati membri di sperma di ovini e caprini proveniente dagli stabilimenti in cui tali animali sono detenuti
In deroga all’, gli operatori possono spostare in altri Stati membri partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato nello stabilimento in cui sono detenuti gli animali donatori, purché tali operatori:
a)
ottengano il consenso preliminare dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione ad accettare la partita;
b)
garantiscano che gli animali donatori siano stati sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario prima della raccolta dello sperma senza presentare sintomi indicativi della presenza di nessuna delle malattie di categoria D né di malattie emergenti pertinenti per gli ovini e i caprini, né segni clinici di tali malattie di categoria D o malattie emergenti il giorno della raccolta dello sperma;
c)
garantiscano che gli animali donatori provengano da stabilimenti conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
d)
garantiscano che gli animali donatori siano stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove effettuate su campioni prelevati durante il periodo di isolamento, che deve iniziare almeno 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma:
i)
una prova sierologica di cui all’allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, Brucella melitensis e Brucella suis;
ii)
nel caso di ovini, una prova sierologica per la ricerca dell’epididimite ovina (Brucella ovis);
iii)
nel caso di caprini detenuti insieme ad ovini, una prova sierologica per la ricerca dell’epididimite ovina (Brucella ovis);
e)
garantiscano che gli animali donatori siano identificati conformemente all’, paragrafo 2 o 4, o all’, paragrafo 1, 2 o 3, del regolamento (UE) 2019/2035;
f)
garantiscano che la marcatura dello sperma sia stata effettuata conformemente alle prescrizioni di cui all’;
g)
conservino presso lo stabilimento una documentazione che deve contenere almeno le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
h)
garantiscano che la partita di sperma sia trasportata conformemente agli .
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