Art. 8

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini 1.   Gli operatori di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini conservano e aggiornano una documentazione contenente almeno le seguenti informazioni: a) per quanto riguarda un centro di raccolta dello sperma: i) la specie, la razza, la data di nascita e l’identificazione di ciascun animale donatore presente nel centro di raccolta dello sperma; ii) le date di qualsiasi movimento di animali donatori verso il centro di raccolta dello sperma e a partire dallo stesso e, se tali animali sono accompagnati da documenti, il riferimento a tali documenti; iii) lo stato sanitario, i risultati delle prove cliniche e diagnostiche e le tecniche di laboratorio utilizzate, come pure i trattamenti e le vaccinazioni effettuati sugli animali donatori; iv) la data di raccolta e, se del caso, la data e il luogo di trasformazione dello sperma; v) l’identificazione dello sperma e informazioni dettagliate relative alla sua destinazione; b) per quanto riguarda un gruppo di raccolta di embrioni, un gruppo di produzione di embrioni o un gruppo di raccolta e di produzione di embrioni: i) la specie, la razza, la data di nascita e l’identificazione di ciascun animale donatore da cui sono stati raccolti gli ovociti o gli embrioni; ii) lo stato sanitario, i risultati delle prove cliniche e diagnostiche nonché le tecniche di laboratorio utilizzate, come pure i trattamenti e le vaccinazioni effettuati sugli animali donatori di ovociti o embrioni; iii) la data e il luogo di raccolta, esame e trasformazione degli ovociti o degli embrioni; iv) l’identificazione degli ovociti o degli embrioni e informazioni dettagliate relative alla loro destinazione; v) se si effettua una micromanipolazione degli embrioni, informazioni dettagliate relative alle tecniche di micromanipolazione applicate che comportano la penetrazione della zona pellucida o, in caso di embrioni di equini, della capsula embrionale; vi) l’origine dello sperma utilizzato per l’inseminazione artificiale degli animali donatori o per fecondare gli ovociti per la produzione in vitro di embrioni; c) per quanto riguarda uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale: i) il tipo di materiale germinale trasformato e immagazzinato o solo immagazzinato nello stabilimento riconosciuto di materiale germinale, con il riferimento alla specie dell’animale donatore; ii) le date dei movimenti del materiale germinale verso lo stabilimento riconosciuto di materiale germinale e a partire dallo stesso, con il riferimento ai documenti che hanno accompagnato tale materiale; iii) i documenti, compresi un certificato sanitario e un’autodichiarazione, attestanti che lo stato sanitario degli animali donatori il cui materiale germinale è trasformato e immagazzinato o solo immagazzinato nello stabilimento riconosciuto di materiale germinale è conforme alle prescrizioni del presente regolamento; iv) l’identificazione del materiale germinale che è trasformato e immagazzinato o solo immagazzinato nello stabilimento riconosciuto di materiale germinale. 2.   Se uno stabilimento di materiale germinale di cui al paragrafo 1, lettera c), è riconosciuto dall’autorità competente per la trasformazione e lo stoccaggio o per il solo stoccaggio di materiale germinale di più tipi o raccolto da più specie animali, l’operatore conserva e tiene aggiornata una documentazione separata per ciascun tipo di materiale germinale e per il materiale germinale di ciascuna specie animale che sono trasformati e immagazzinati o solo immagazzinati.
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