Art. 6
Registro dell’autorità competente relativo agli stabilimenti registrati di materiale germinale
In vigore dal 17 dic 2019
Registro dell’autorità competente relativo agli stabilimenti registrati di materiale germinale
1. L’autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un registro degli stabilimenti registrati di materiale germinale.
2. Per ciascuno stabilimento registrato di materiale germinale l’autorità competente riporta nel registro di cui al paragrafo 1 almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome, i recapiti e, ove disponibile, il localizzatore uniforme di risorse (URL) del sito web dello stabilimento registrato di materiale germinale;
b)
l’indirizzo dello stabilimento registrato di materiale germinale;
c)
il tipo di materiale germinale e le specie animali per cui lo stabilimento è stato registrato;
d)
il numero di registrazione unico assegnato dall’autorità competente e la data di registrazione;
e)
se le attività dello stabilimento registrato di materiale germinale sono cessate, la data di cessazione di tali attività.
Storico versioni
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