Art. 6

Registro dell’autorità competente relativo agli stabilimenti registrati di materiale germinale

In vigore dal 17 dic 2019
Registro dell’autorità competente relativo agli stabilimenti registrati di materiale germinale 1.   L’autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un registro degli stabilimenti registrati di materiale germinale. 2.   Per ciascuno stabilimento registrato di materiale germinale l’autorità competente riporta nel registro di cui al paragrafo 1 almeno le seguenti informazioni: a) il nome, i recapiti e, ove disponibile, il localizzatore uniforme di risorse (URL) del sito web dello stabilimento registrato di materiale germinale; b) l’indirizzo dello stabilimento registrato di materiale germinale; c) il tipo di materiale germinale e le specie animali per cui lo stabilimento è stato registrato; d) il numero di registrazione unico assegnato dall’autorità competente e la data di registrazione; e) se le attività dello stabilimento registrato di materiale germinale sono cessate, la data di cessazione di tali attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:686:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo