Art. 7
Registro dell’autorità competente relativo agli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini
In vigore dal 17 dic 2019
Registro dell’autorità competente relativo agli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini
1. L’autorità competente istituisce e mantiene aggiornato un registro degli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.
2. Per ciascuno stabilimento riconosciuto di materiale germinale l’autorità competente riporta nel registro di cui al paragrafo 1 almeno le seguenti informazioni:
a)
il nome, i recapiti e, ove disponibile, l’URL del sito web dello stabilimento di materiale germinale;
b)
l’indirizzo dello stabilimento di materiale germinale;
c)
il nome del veterinario del centro o del veterinario del gruppo;
d)
il tipo di materiale germinale, il tipo di stabilimento di materiale germinale e le specie animali per cui è stato rilasciato il riconoscimento;
e)
il numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente e la data di riconoscimento.
3. Se, in base alle prescrizioni di cui all’, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale è riconosciuto dall’autorità competente per lo stoccaggio e, nel caso dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale, per la trasformazione di materiale germinale di più tipi o raccolto da più specie animali, l’autorità competente riporta nel proprio registro degli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale informazioni sul tipo di materiale germinale immagazzinato e, se del caso, trasformato presso lo stabilimento riconosciuto di materiale germinale, nonché sulle specie animali da cui esso proviene.
4. Se ha sospeso o revocato il riconoscimento di uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale conformemente all’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, l’autorità competente provvede senza indugio:
a)
a indicare la sospensione o la revoca nel proprio registro degli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale;
b)
in caso di sospensione del riconoscimento, a precisare la pertinente data di inizio e di fine e, in caso di revoca, la data di revoca del riconoscimento.
5. Se uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale ha cessato le proprie attività, secondo quanto previsto all’, l’autorità competente provvede senza indugio a indicare la data di cessazione di tali attività nel proprio registro degli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale.
6. Se il materiale germinale deve essere spostato tra Stati membri, l’autorità competente mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web il registro di cui al paragrafo 1 e comunica l’URL di tale sito alla Commissione.
In caso di modifica dell’URL del proprio sito web, l’autorità competente comunica senza indugio alla Commissione il nuovo URL di tale sito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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