Art. 4

Riconoscimento da parte dell’autorità competente degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

In vigore dal 17 dic 2019
Riconoscimento da parte dell’autorità competente degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini 1.   L’autorità competente rilascia il riconoscimento di uno stabilimento di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini o equini, secondo quanto previsto all’articolo 97 del regolamento (UE) 2016/429, solo dopo aver accertato che tale stabilimento soddisfa le seguenti prescrizioni: a) l’operatore ha nominato: i) un veterinario del centro, responsabile delle attività stabilite: — all’allegato I, parte 1, punto 1, nel caso di una domanda di riconoscimento di uno stabilimento di materiale germinale di cui all’, lettera a), come centro di raccolta dello sperma; — all’allegato I, parte 4, punto 1, nel caso di una domanda di riconoscimento di uno stabilimento di materiale germinale di cui all’, lettera d), come stabilimento di trasformazione di materiale germinale; — all’allegato I, parte 5, punto 1, nel caso di una domanda di riconoscimento di uno stabilimento di materiale germinale di cui all’, lettera e), come centro di stoccaggio di materiale germinale; o ii) un veterinario del gruppo, responsabile delle attività stabilite: — all’allegato I, parte 2, punto 1, nel caso di una domanda di riconoscimento di uno stabilimento di materiale germinale di cui all’, lettera b), come gruppo di raccolta di embrioni; — all’allegato I, parte 3, punto 1, nel caso di una domanda di riconoscimento di uno stabilimento di materiale germinale di cui all’, lettera c), come gruppo di produzione di embrioni; b) le strutture, le attrezzature e le procedure operative per l’attività in questione soddisfano le prescrizioni stabilite: i) all’allegato I, parte 1, punto 2, per quanto riguarda la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di sperma di bovini, suini, ovini, caprini o equini; ii) all’allegato I, parte 2, punto 2, per quanto riguarda la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini; iii) all’allegato I, parte 3, punto 2, per quanto riguarda la raccolta di ovociti e la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini, compresi la trasformazione e lo stoccaggio dello sperma e degli ovociti utilizzati per la produzione di embrioni; iv) all’allegato I, parte 4, punto 2, per quanto riguarda la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di sperma, di ovociti o di embrioni freschi, refrigerati o congelati di bovini, suini, ovini, caprini o equini; v) all’allegato I, parte 5, punto 2, per quanto riguarda lo stoccaggio e il trasporto di sperma, di ovociti o di embrioni freschi, refrigerati o congelati di bovini, suini, ovini, caprini o equini. 2.   Nel rilasciare il riconoscimento di uno stabilimento di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, secondo quanto previsto agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429, l’autorità competente assegna a tale stabilimento un numero di riconoscimento unico, che comprende il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è rilasciato il riconoscimento.
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